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Sez. 1, Sentenza n. 7710 del 07/06/2000 (Rv. 537369 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Ordinanza interruttiva emessa in difetto dei presupposti - Omessa fissazione dell'udienza per il prosieguo - Adozione di un provvedimento integrativo ad istanza di parte - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537369-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La dichiarazione di interruzione del processo, emessa erroneamente per difetto del presupposto richiesto dall'art. 300 c.p.c., non comporta la nullità degli atti successivi del processo, che sia stato proseguito per impulso di una delle parti nel rispetto del contraddittorio con le altre. In tal caso si configura, a seguito dell'omessa fissazione dell'udienza per il prosieguo, una fattispecie equiparabile, in via analogica, a quella prevista dall'art. 289 c.p.c. (che prevede l'integrazione ad istanza di parte dei provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali), con il conseguente onere della parte di richiedere al giudice l'integrazione del provvedimento con la fissazione dell'udienza di prosecuzione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)