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Sez. 2, Sentenza n. 10350 del 02/12/1994 (Rv. 488991 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Ordinanza interruttiva emessa in difetto dei presupposti - Omessa fissazione dell'udienza per il prosieguo - Adozione d'ufficio di un provvedimento integrativo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488991-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La pronunzia di un'ordinanza interruttiva del processo riscontrata erronea per difetto dei relativi presupposti dà luogo, a seguito dell'omessa fissazione dell'udienza per il prosieguo, ad una situazione equiparabile per analogia a quella prevista dall'art. 289 cod. proc. civ. nella quale, ai sensi di tale norma, deve ritenersi consentita l'adozione anche d'ufficio di un provvedimento integrativo, recante fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)