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Sez. U, Sentenza n. 27307 del 17/11/2008 (Rv. 605662 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico contrattualizzato - Graduatoria permanente per l'insegnamento - Esclusione dalla graduatoria non comunicata all'iscritto - Domanda di risarcimento dei danni - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605662-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di lavoro pubblico privatizzato, compete alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta da persona giĆ  iscritta nella graduatoria permanente per l'insegnamento, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della omessa comunicazione, da parte dell'amministrazione, della esclusione dalla graduatoria per l'insegnamento, legittimamente effettuata dall'amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 16/04/1994 num. 297 art. 551, Legge 03/05/1999 num. 124 art. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)