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Sez. L, Sentenza n. 5882 del 17/11/1984 (Rv. 437553 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. - DELLO INPS IN PARTICOLARE PER ERRONEE COMUNICAZIONI CIRCA UNA SITUAZIONE CONTRIBUTIVA - DIRITTO DELL'ASSICURATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO - CONTENUTO - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELLA PREDETTA CONDOTTA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437553-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. - DELLO INPS IN PARTICOLARE PER ERRONEE COMUNICAZIONI CIRCA UNA SITUAZIONE CONTRIBUTIVA - DIRITTO DELL'ASSICURATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO - CONTENUTO - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELLA PREDETTA CONDOTTA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*

Per potersi affermare la responsabilità civile (ex art. 2043 cod. civ.) dell'i.N.P.S. per il fatto illecito di un suo dipendente, consistito in erronee comunicazioni circa una situazione contributiva e riferibile anche all'amministrazione in virtù del rapporto organico, con il conseguente diritto dell'assicurato al risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato fornisca la prova del dolo o della colpa della condotta lamentata e che sussista un nesso causale tra fatto doloso o colposo ed evento dannoso. L'accertamento, da parte del giudice del merito, della sussistenza della condotta dolosa o colposa e del nesso di causalità risolve in un giudizio di fatto, che, se sorretto da motivazione adeguata, esente da errori di diritto e da vizi di logica, si sottrae al Sindacato di legittimità. (nella specie, la suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del rapporto causale tra fatto colposo ed evento dannoso). (V 3959/75, mass n 378239; (V 997/73, mass n 363396; (Conf 6485/81, mass n 417322, sull'ultima parte; (Conf 2319/78, mass n 391722).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)