Sez. 2, Sentenza n. 1027 del 10/02/1984 (Rv. 433197 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - ESERCIZIO - REQUISITI ESSENZIALI DELLA SERVITÙ - NOZIONE DI "UTILITAS".*
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - ESERCIZIO - REQUISITI ESSENZIALI DELLA SERVITÙ - NOZIONE DI "UTILITAS".*
Quando la servitù sia costituita mediante titolo, questa deve contenere tutti gli elementi Atti ad individuarla, oltre che con l'indicazione dei fondi, anche con la specificazione del peso imposto e della sua estensione, tenendosi al riguardo presente che il concetto di utilitas, quale requisito essenziale della servitù, è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi nel godimento di questo, sicché la maggiore o minore ampiezza del contenuto della servitù non intacca la sussistenza del suddetto requisito, il quale sussiste sempre che il particolare vantaggio previsto e disciplinato dalle parti, in rapporto all'obiettiva situazione dei fondi interessati, sia raggiungibile. (V 3306/81, mass n 413886; (V 4643/81, mass n 415344; (V 1794/77, mass n 385528; (V 3346/75, mass n 377482; (V 851/1966, mass n 321699).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)