Sez. 1, Sentenza n. 6368 del 16/12/1985 (Rv. 443456 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE E ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - TARIFFA DOGANALE - IN GENERE - NORME DELL'ACCORDO GATT - DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEI DIRITTI ED IMPOSTE PERCEPITI ALL'IMPORTAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - MERCI NON INCLUSE NELLE LISTE ALLEGATE ALL'ACCORDO - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI EX LEGGE N. 330 DEL 1950 - RISCOSSIONE - AMMISSIBILITÀ - INCLUSIONE DELLE MERCI STESSE IN LISTE SUCCESSIVE - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE E ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - TARIFFA DOGANALE - IN GENERE - NORME DELL'ACCORDO GATT - DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEI DIRITTI ED IMPOSTE PERCEPITI ALL'IMPORTAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - MERCI NON INCLUSE NELLE LISTE ALLEGATE ALL'ACCORDO - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI EX LEGGE N. 330 DEL 1950 - RISCOSSIONE - AMMISSIBILITÀ - INCLUSIONE DELLE MERCI STESSE IN LISTE SUCCESSIVE - IRRILEVANZA.*
Nel sistema dell'accordo GATT (reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295) non esiste un divieto generalizzato di introduzione di nuovi Tributi all'importazione ma è previsto il divieto di aggravamento dei diritti doganali, e degli altri diritti od imposte percepite all'importazione o in occasione di essa, con riguardo alle sole merci incluse nelle liste allegate all'accordo medesimo e, cioè, per l'Italia, nella lista ventisettesima approvata con il protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949. Ne consegue che, sulle altre merci, pur provenienti dall'area GATT, legittimamente vengono riscossi i diritti per servizi amministrativi istituiti con legge 15 giugno 1950 n. 330 (poi abrogati con legge 24 giugno 1971 n. 447): e ciò anche dopo l'inclusione delle merci medesime in liste successive (protocollo di torquay del 1951 e lista xl-CEE), giacché tale inclusione, se estende ad esse "ex nunc" l'indicato divieto di aggravamento, lascia fermo il regime doganale operante alla relativa data. (Conf 5009/84, mass n 436850; (Conf 6737/83, mass n 431455; (Conf 2398/81, mass n 413161).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 2, Tratt. Internaz. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 15/06/1950 num. 330, Legge 24/06/1971 num. 447
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)