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Sez. 1, Sentenza n. 6735 del 12/11/1983 (Rv. 431455 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - PARITÀ TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI E IMPORTATI IMPOSTA DALL'ACCORDO GATT - ACCERTAMENTO - CRITERI - APPLICAZIONE DEI CRITERI STESSI CON RIGUARDO AL COTONE.*
Stato
decisa il 1983-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431455-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - PARITÀ TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI E IMPORTATI IMPOSTA DALL'ACCORDO GATT - ACCERTAMENTO - CRITERI - APPLICAZIONE DEI CRITERI STESSI CON RIGUARDO AL COTONE.*

Al fine di accertare la parità tributaria imposta dalla norma dell'art. 3 dell'accordo GATT fra prodotti nazionali e prodotti importati occorre innanzitutto stabilire la similarità nella stessa fase produttiva o distributiva tra i prodotti messi a confronto e, successivamente, ravvisata la similarità, la comparazione deve essere fatta, ai fini della Determinazione del carico fiscale globale anche in relazione alle fasi anteriori concernenti la materia prima di base trasferita nel prodotto. Infatti lo accertamento della similarità e la Determinazione del carico globale costituiscono momenti logicamente diversi, nel senso che la prima riguarda il momento della individuazione dei prodotti da comparare mentre la seconda investe anche le vicende fiscali anteriori alla realizzazione del prodotto "similare". Pertanto, quando oggetto della comparazione sia il cotone, il cotone depurato dal seme costituisce l'oggetto dell'accertamento della similarità, mentre il cotone in seme viene in considerazione quale elemento del calcolo della parità tributaria. (V 1317/79, mass nn 397584 e 397583; (V 10/75, mass n 373108; (V 2/75, mass n 373087).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 3, Legge 05/04/1950 num. 295

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)