Sez. 3, Sentenza n. 12251 del 25/05/2007 (Rv. 598119 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Precetto in base a decreto ingiuntivo - Rimedi - Opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo - Differenze - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto, vale la regola per cui, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva respinto l'opposizione a precetto proposta dal debitore deducendo che il decreto era stato chiesto da procuratore privo dello jus postulandi e che nel fascicolo d'appello non era stata prodotta la copia del decreto ingiuntivo opposto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)