Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009 (Rv. 610884 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Esecuzione in base a decreto ingiuntivo non opposto - Inesistenza dell'ingiunto - Rimedi - Opposizione al precetto - Esclusione - Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ovvero opposizione di terzo - Configurabilità - Condizioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Quando l'esecuzione è minacciata a carico di un terzo sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso; pertanto, nel caso in cui il titolo sia costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, la nullità del provvedimento, in quanto emesso nei confronti di un soggetto inesistente, deve esser fatta valere con l'opposizione tardiva al decreto medesimo, se del caso in via di surroga del soggetto direttamente legittimato, ovvero con l'opposizione di terzo ex art.404, primo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)