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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28339 del 28/11/2017 (Rv. 647004 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione della sentenza impugnata a mezzo Pec - Mancata attestazione di conformità delle ricevute di avvenuta consegna - Non contestazione - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647004-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Il deposito di documentazione concernente l’avvenuta notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC, ancorché non corredata dalla attestazione di conformità delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione del messaggio, è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario, qualora quest’ultimo non abbia sollevato alcuna obiezione o contestazione sulla regolarità di tale notifica. (La S.C., in fattispecie in cui la sentenza impugnata risultava notificata dapprima a mezzo PEC e poi, nuovamente, a mezzo ufficiale giudiziario, ha ritenuto che il termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. decorresse dalla prima notifica, pur in assenza di attestazione di conformità delle ricevute di avvenuta consegna della stessa, essendosi il ricorrente, a fronte dell’eccezione di tardività del ricorso con deposito della documentazione attestante l’avvenuta notifica a mezzo PEC, limitato a richiamare in memoria la seconda notificazione, senza nulla obiettare sulla regolarità della prima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)