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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21597 del 19/09/2017 (Rv. 645733 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decorrenza del termine breve d’impugnazione – Notifica per via telematica (PEC) della sentenza impugnata – Prova dell’avvenuta notificazione – Modalità.
Stato
decisa il 2017-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645733-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (ex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dall’art. 16 quater, comma 1, lett. d), del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 228 del 2012) è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità ex art. 16 undecies del citato d.l. n. 179 del 2012.

Riferimenti normativi: Legge del 1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legge del 2012 num. 179 art. 16 quater com. 1 CORTE COST., Decreto Legge del 2012 num. 179 art. 16 undecies CORTE COST., Legge del 2012 num. 228 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)