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Sez. L - , Sentenza n. 16421 del 19/06/2019 (Rv. 654239 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC - Decorrenza del termine breve - Idoneità - Condizioni - Contestazione - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654239-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, della relata di notificazione nonché della copia conforme della sentenza, salvo che il destinatario della notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili. (Nella specie, la S.C. ha escluso la tardività del ricorso per cassazione, dedotta dal controricorrente con riferimento alla prima notifica effettuata a mezzo PEC, in quanto il ricorrente ne aveva contestata la regolarità in relazione all'estrazione della copia su supporto analogico ed il notificante aveva pertanto proceduto a una seconda notifica, con conseguente decorrenza del termine per impugnare dalla data di quest'ultima).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)