Sez. L, Sentenza n. 10116 del 11/07/2002 (Rv. 555669 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione - Detrazione dei corrispettivi economici percepiti dal lavoratore per attività prestata prima della reintegrazione e successivamente al licenziamento - Necessità - Ulteriori danni subiti dal lavoratore - Risarcibilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Con riferimento alla misura dell'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore in conseguenza del licenziamento illegittimo, dalla retribuzione globale di fatto da prendere a base per la sua commisurazione debbono detrarsi i corrispettivi economici percepiti dal lavoratore per l'attività lavorativa prestata successivamente al recesso intimatogli e prima della reintegrazione, mentre ulteriori danni subiti dal lavoratore alla vita di relazione o per la perdita di capacità professionale in tanto sono risarcibili in quanto venga riconosciuta la validità del presupposto dal quale vengono fatti conseguire e di questo venga fornita dallo stesso lavoratore la prova della sussistenza in punto di fatto.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)