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Sez. L, Sentenza n. 10116 del 11/07/2002 (Rv. 555669 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione - Detrazione dei corrispettivi economici percepiti dal lavoratore per attività prestata prima della reintegrazione e successivamente al licenziamento - Necessità - Ulteriori danni subiti dal lavoratore - Risarcibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555669-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Con riferimento alla misura dell'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore in conseguenza del licenziamento illegittimo, dalla retribuzione globale di fatto da prendere a base per la sua commisurazione debbono detrarsi i corrispettivi economici percepiti dal lavoratore per l'attività lavorativa prestata successivamente al recesso intimatogli e prima della reintegrazione, mentre ulteriori danni subiti dal lavoratore alla vita di relazione o per la perdita di capacità professionale in tanto sono risarcibili in quanto venga riconosciuta la validità del presupposto dal quale vengono fatti conseguire e di questo venga fornita dallo stesso lavoratore la prova della sussistenza in punto di fatto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)