Sez. L, Sentenza n. 374 del 19/01/1988 (Rv. 456932 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - FORME - NOTIFICAZIONE NEL TERMINE EX ART. 436, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. E DEPOSITO DELLA COPIA NOTIFICATA - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - FORME - NOTIFICAZIONE NEL TERMINE EX ART. 436, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. E DEPOSITO DELLA COPIA NOTIFICATA - NECESSITÀ.*
Anche nel rito del lavoro, ai fini della rituale proposizione dell'appello incidentale sono indispensabili sia la notifica dello stesso, nel termine perentorio di cui al terzo comma dell'art. 436 cod. proc. civ., che il deposito della copia notificata dell'atto con il quale detta impugnazione viene proposta. (V 7533/86, mass n 449564; (V 6874/82, mass n 424526).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)