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Sez. 3, Sentenza n. 3575 del 12/01/1982 Ud. (dep. 01/04/1982) Rv. 153048 - 01

PROFESSIONISTI - NOTAI - DIVIETO DI RICEVERE ATTI PROIBITI DALLA LEGGE - AUTENTICA DI FIRMA - ATTO STIPULATO TRA LE PARTI PER SCRITTURA PRIVATA - DOVERE DI SINDACARE LA LEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: LOTTIZZAZIONE ABUSIVA.*
Stato
decisa il 1982-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153048-01

PROFESSIONISTI - NOTAI - DIVIETO DI RICEVERE ATTI PROIBITI DALLA LEGGE - AUTENTICA DI FIRMA - ATTO STIPULATO TRA LE PARTI PER SCRITTURA PRIVATA - DOVERE DI SINDACARE LA LEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: LOTTIZZAZIONE ABUSIVA.*

L'art. 28 n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 fa divieto al notaio, testualmente, solo di "ricevere" Atti, quale ufficiale pubblico rogante, se essi sono espressamente proibiti dalla legge. Quando invece il notaio non riceva l'atto, ma si limiti ad autenticare le firme delle parti che hanno già in precedenza stipulato fra di loro per scrittura privata, non ha l'Obbligo di sindacare la liceità di un contratto di vendita già stipulato tra le parti, ma, ai sensi del primo comma dell'art. 27 della legge n. 89 del 1913 compie addirittura un atto "dovuto" così come è "dovuta" la cura della successiva trascrizione. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto che la semplice autentica e trascrizione di vendite per scrittura privata di lotti facenti parte di lottizzazione abusiva, non dà luogo a concorso del notaio nel reato di lottizzazione abusiva).*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)