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Sez. 3, Sentenza n. 7712 del 20/06/1983 Ud. (dep. 30/09/1983) Rv. 160344 - 01

PROFESSIONISTI - NOTAI - DIVIETO DI RICEVERE ATTI PROIBITI DALLA LEGGE - AUTENTICA DI FIRMA - ATTO STIPULATO TRA LE PARTI PER SCRITTURA PRIVATA - DOVERE DEL NOTAIO DI SINDACARE LA LEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: LOTTIZZAZIONE ABUSIVA.*
Stato
decisa il 1983-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160344-01

PROFESSIONISTI - NOTAI - DIVIETO DI RICEVERE ATTI PROIBITI DALLA LEGGE - AUTENTICA DI FIRMA - ATTO STIPULATO TRA LE PARTI PER SCRITTURA PRIVATA - DOVERE DEL NOTAIO DI SINDACARE LA LEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: LOTTIZZAZIONE ABUSIVA.*

L'art. 28 n. 1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89, in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, vieta al notaio soltanto di ricevere Atti, quale ufficiale pubblico rogante, se essi sono espressamente proibiti dalla legge. Qualora, invece, il notaio non riceva l'atto, ma si limiti ad "autenticare" le firme delle parti intervenute, che abbiano già in precedenza predisposto le scritture private, egli non ha l'Obbligo di sindacare la liceità del contratto già stipulato tra le parti, ma, ai sensi del primo comma dell'art. 27 medesima legge, egli è addirittura tenuto a prestare l'attività di autenticazione. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto che la semplice autentica di vendita per scrittura privata di lotti appartenenti a una lottizzazione abusiva non configura il concorso del notaio nel relativo reato). (V mass n 153747; (Conf mass n 153048).*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 27, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)