Sez. 3, Sentenza n. 3783 del 13/03/1985 Ud. (dep. 22/04/1985) Rv. 168821 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOTAIO CHE AUTENTICA SOLO LE FIRME DELLE PARTI - CONCORSO NEL REATO - IPOTESI ESCLUSA.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOTAIO CHE AUTENTICA SOLO LE FIRME DELLE PARTI - CONCORSO NEL REATO - IPOTESI ESCLUSA.*
Quando un notaio non riceve un atto di vendita, ma si limita ad autenticare le firme delle parti, che già hanno in precedenza stipulato fra loro con scrittura privata, non ha l'Obbligo di sindacare la liceità del contratto, ma compie un atto dovuto, così come è dovuta la successiva trascrizione. Ne consegue che, in tale ipotesi, il notaio non concorre nel reato di lottizzazione abusiva perché la sua opera non si inserisce nella dinamica causale dell'illecito. (V mass n 153047; (Conf mass n 153048).*
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 27, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)