Sez. 3, Sentenza n. 4219 del 29/06/1981 (Rv. 414888 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL RESPONSABILE CIVILE ALL'ASSICURATORE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL RESPONSABILE CIVILE ALL'ASSICURATORE.*
L'art 1916 cod civ disponendo, con norma applicabile anche in materia di assicurazioni sociali, che, avvenuto il pagamento dell'indennita, il diritto di credito si trasferisce, nei limiti di quella, dall'assicurato all'assicuratore, non configura una vera e propria surrogazione, ma piuttosto una particolare Forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito del danneggiato. Ne consegue che il responsabile civile, verso il quale l'assicuratore (nella specie, l'Inail) agisce in via di regresso, essendo estraneo al rapporto assicurativo, puo opporre a quello le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato e non pure quelle concernenti il legittimo pagamento dell'indennita versata e, in genere, inerenti al rapporto assicurativo, del quale egli non e parte. (V 519/80, mass n 403905; (Conf 1066/72, mass n 357451; (Conf 380/71, mass n 349954).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)