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Sez. 3, Sentenza n. 1066 del 07/04/1972 (Rv. 357451 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO DA PARTE DEL TERZO RESPONSABILE - SURROGAZIONE DELL'INAIL - ART 1916 COD CIV - APPLICABILITA - ECCEZIONI OPPONIBILI DA PARTE DEL TERZO.*
Stato
decisa il 1972-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357451-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO DA PARTE DEL TERZO RESPONSABILE - SURROGAZIONE DELL'INAIL - ART 1916 COD CIV - APPLICABILITA - ECCEZIONI OPPONIBILI DA PARTE DEL TERZO.*

L'art 1916 cod civ, a norma del quale, avvenuto il pagamento dell'indennita, il diritto di credito, nei limiti dell'indennita, si trasferisce dall'assicurato all'assicuratore attuandosi pero non una vera e propria surrogazione, bensi una particolare Forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito, e applicabile anche in materia di assicurazioni sociali. Ne consegue che il terzo responsabile dell'infortunio, verso il quale l' Inail, agisce in via di regresso, essendo estraneo al rapporto assicurativo, puo opporre all' istituto le stesse eccezioni, che avrebbe potuto opporre al danneggiato, ma non puo opporre le eccezioni concernenti il legittimo pagamento dell'indennita o la sussistenza degli estremi dell'infortunio sul lavoro o infine l'esatta corrispondenza dell'indennita versata a quella prevista dalla legislazione infortunistica, e, in genere tutte le eccezioni attinenti al rapporto assicurativo del quale egli non e parte. (Conf 2193'64).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)