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Sez. U, Sentenza n. 2005 del 21/05/1975 (Rv. 375716 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - RICORSO ALL'INTENDENTE DI FINANZA CONTRO GLI ATTI ESECUTIVI DELL'ESATTORE - AZIONE GIUDIZIARIA CONTRO L'ESATTORE DOPO IL COMPIMENTO DELLA ESECUZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED AGLI ATTI ESECUTIVI - INAMMISSIBILITA - DOMANDA DEL CONTRIBUENTE, AMMESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO, DI SOSPENSIONE O DI INTERRUZIONE DELLA ESECUZIONE ESATTORIALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1975-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375716-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - RICORSO ALL'INTENDENTE DI FINANZA CONTRO GLI ATTI ESECUTIVI DELL'ESATTORE - AZIONE GIUDIZIARIA CONTRO L'ESATTORE DOPO IL COMPIMENTO DELLA ESECUZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED AGLI ATTI ESECUTIVI - INAMMISSIBILITA - DOMANDA DEL CONTRIBUENTE, AMMESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO, DI SOSPENSIONE O DI INTERRUZIONE DELLA ESECUZIONE ESATTORIALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Ai sensi degli artt 208 e 209 DPR 29 gennaio 1958, n 645 (testo unico sulle imposte dirette), riprodotti negli artt 53 e 54 DPR 29 settembre 1973, n 602, il contribuente e gli altri soggetti ivi indicati possono ricorrere, contro gli Atti esecutivi dell'esattore, all'intendente di finanza, che puo disporne la sospensione, e, ove si ritengano lesi dall'esecuzione, possono agire in Sede giudiziaria contro l'esattore dopo il compimento dell'esecuzione ai soli fini del risarcimento del danno; sono invece espressamente precluse le opposizioni all'esecuzione e agli Atti esecutivi disciplinate dal codice di procedura civile. Deve percio dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda con la quale il contribuente, ammesso al concordato preventivo con cessione dei beni, abbia chiesto la sospensione o, comunque, l'interruzione dell'esecuzione esattoriale, invocando l'art 168 della legge fallimentare, che vieta ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo. (Conf 159/74, mass n 367734).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 208 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 209 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)