Sez. U, Sentenza n. 4438 del 14/05/1987 (Rv. 453162 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - PENDENZA DELLA PROCEDURA ESECUTIVA - DOMANDA DEL CONTRIBUENTE - DEDUZIONE DELLA NULLITÀ DELLA PROCEDURA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - PENDENZA DELLA PROCEDURA ESECUTIVA - DOMANDA DEL CONTRIBUENTE - DEDUZIONE DELLA NULLITÀ DELLA PROCEDURA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Il divieto per il contribuente di proporre, in pendenza di esecuzione esattoriale a suo carico, le opposizioni di cui agli artt. 615-618 cod. proc. civ., essendogli consentita solo l'Azione risarcitoria dopo la conclusione della procedura (artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), comporta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta per denunciare la nullità di Atti di detta esecuzione non "ex post", a fondamento di richieste di danno, ma durante il corso della esecuzione stessa ed al fine di sentire negare la legittimità. (V 5943/84, mass n 437604; (V 2005/75, mass n 375716).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)