Sez. U, Sentenza n. 5943 del 21/11/1984 (Rv. 437604 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - RICORSO ALL'INTENDENTE DI FINANZA CONTRO GLI ATTI ESECUTIVI DELL'ESATTORE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - DOMANDA DEL DEBITORE PER OTTENERE IN VIA CAUTELARE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - POTERE DI SOSPENSIONE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - OPPOSIZIONE PROPOSTA DAL DEBITORE ALL'ESECUZIONE, EX ART. 615 COD. PROC. CIV. - DIFETTO TEMPORANEO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - RICORSO ALL'INTENDENTE DI FINANZA CONTRO GLI ATTI ESECUTIVI DELL'ESATTORE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - DOMANDA DEL DEBITORE PER OTTENERE IN VIA CAUTELARE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - POTERE DI SOSPENSIONE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - OPPOSIZIONE PROPOSTA DAL DEBITORE ALL'ESECUZIONE, EX ART. 615 COD. PROC. CIV. - DIFETTO TEMPORANEO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
I consorzi di bonifica, per i contributi dovuti dai proprietari degli immobili siti nel relativo comprensorio (artt. 10, 11 e 12 del R.d. 13 febbraio 1933 n. 215), hanno il potere di emettere provvedimenti impositivi esecutori, con natura analoga all'atto di accertamento tributario reso dallo stato o da ente pubblico territoriale, nonché di avvalersi della procedura amministrativa di riscossione esattoriale di cui al titolo secondo del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (art. 21 del citato decreto n. 215 del 1933). Qualora tale procedura venga intrapresa, e con riguardo alla domanda proposta dal debitore per ottenere in via cautelare la sospensione dell'esecuzione e proporre opposizione avverso l'esecuzione stessa ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (nella specie, contestando l'esperibilità della Azione esecutiva in pendenza di amministrazione controllata, opponendo in compensazione un debito nei suoi confronti del creditore procedente e sostenendo infine l'impignorabilità assoluta dei beni staggiti), deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, relativamente all'istanza di sospensione, tenuto conto che il potere di sospensione su richiesta del debitore, ed in genere di controllo sulla regolarità degli Atti, è attribuito in Sede amministrativa all'intendente di finanza, ai sensi del disposto costituzionalmente corretto dell'art. 53 del d.P.R. n. 602 del 1973, senza che il giudice ordinario possa interferire sui provvedimenti amministrativi (art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E). D'altro canto deve dichiararsi il difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, relativamente all'opposizione all'esecuzione "ex" art. 615 cod. proc. civ., dato che l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel rispetto, al pari del precedente art. 53, della delega conferita con l'art. 1 della legge 9 ottobre 1971 n. 825, dispone che il medesimo giudice ordinario può essere adito solo dopo il compimento dell'esecuzione esattoriale, con una domanda che sia rivolta a contestare "ex post" la legittimità della stessa al fine dell'eventuale risarcimento del danno. (V 2005/75, mass n 375716).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 76, Costituzione art. 102, Costituzione art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 12, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 21 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 825 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)