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Sez. 5, Sentenza n. 284 del 18/03/1968 Ud. (dep. 15/06/1968) Rv. 108322 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SOSTITUZIONE DI PENA PECUNIARIA A PENA DETENTIVA - LIMITI DELLA NUOVA PENA.*
Stato
decisa il 1968-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108322-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SOSTITUZIONE DI PENA PECUNIARIA A PENA DETENTIVA - LIMITI DELLA NUOVA PENA.*

Il divieto della reformatio in peius stabilito dall'art. 515 comma 3 cod.proc.pen., si riferisce alla pena complessiva inflitta dal primo giudice e non ai singoli elementi di cui quella pena e composta. Pertanto, non viola tale divieto il giudice di appello che, in caso di esclusione di una aggravante che rende il reato punibile congiuntamente con la reclusione e la multa, sostituisca alla pena detentiva ed a quella pecuniaria la sola multa, determinandola, entro i limiti legali, in una misura tale che, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen, non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado. (Conf. 106877, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)