Sez. 5, Sentenza n. 1312 del 17/11/1967 Ud. (dep. 21/02/1968) Rv. 106877 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA INFLITTA -APPLICAZIONE DEL CRITERIO NEL CASO DI SOSTITUZIONE IN APPELLO DELLA SOLA PENA PECUNIARIA ALLA PENA DETENTIVA INFLITTA DAL PRIMO GIUDICE INSIEME ALLA PENA PECUNIARIA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA INFLITTA -APPLICAZIONE DEL CRITERIO NEL CASO DI SOSTITUZIONE IN APPELLO DELLA SOLA PENA PECUNIARIA ALLA PENA DETENTIVA INFLITTA DAL PRIMO GIUDICE INSIEME ALLA PENA PECUNIARIA.*
La sussistenza o meno della reformatio in peius in grado di appello, va determinata con riferimento alla pena complessiva inflitta dal primo giudice. Pertanto, nel caso in cui il giudice di appello, alle pene congiunte della reclusione e della multa, inflitte dal giudice di primo grado, sostituisce la sola pena della multa, ben puo detta pena essere inflitta in misura superiore a quella inflitta dal giudice di primo grado, sempreche, operato il ragguaglio, tra la pena della reclusione gia inflitta, e la pena della multa, sulla base di lire 5000 per ogni giorno di reclusione (art.135 cod.pen.(modificato con legge 12 luglio 1961, n.603), e aggiungendo, alla pena della multa cosi risultante, quella gia inflitta dal giudice di primo grado, la pena della multa complessiva non risulti inferiore alla pena della multa inflitta dal giudice di appello. (V.104396, anno 1967, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)