Sez. 5, Sentenza n. 1538 del 10/11/1983 Ud. (dep. 20/02/1984) Rv. 162753 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ELISIONE DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - APPLICAZIONE DELLA SOLA PENA PECUNIARIA PREVISTA PER L'IPOTESI SEMPLICE - DETERMINAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA IN MISURA SUPERIORE A QUELLA COMMINATA IN PRIMO GRADO CONGIUNTAMENTE ALLA PENA DETENTIVA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ELISIONE DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - APPLICAZIONE DELLA SOLA PENA PECUNIARIA PREVISTA PER L'IPOTESI SEMPLICE - DETERMINAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA IN MISURA SUPERIORE A QUELLA COMMINATA IN PRIMO GRADO CONGIUNTAMENTE ALLA PENA DETENTIVA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*
Nel caso che un reato sia sanzionato, nell'ipotesi semplice, con la sola pena pecuniaria e, nell'ipotesi aggravata, congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria, non viola il divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, ritenuta la circostanza aggravante equivalente alla concessa attenuante, ridetermini la pena in modo autonomo, applicando la pena pecuniaria in misura superiore a quella comminata in primo grado congiuntamente alla pena detentiva. (Conf mass n 135885; (Conf mass n 133000; (Conf mass n 108322).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)