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Sez. 6, Sentenza n. 12628 del 20/06/1990 Ud. (dep. 20/09/1990) Rv. 185420 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INDULTO - APPLICABILITÀ DI ENTRAMBI I BENEFICI - ESCLUSIONE - CARENZA DI INTERESSE - PREVALENZA DELLA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - SOPRAVVENIENZA DELL'INTERESSE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185420-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INDULTO - APPLICABILITÀ DI ENTRAMBI I BENEFICI - ESCLUSIONE - CARENZA DI INTERESSE - PREVALENZA DELLA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - SOPRAVVENIENZA DELL'INTERESSE - CONDIZIONI.*

In tema di concorso di cause estintive, dalla chiara dizione letterale della norma di cui all'art. 183, secondo comma, cod. pen. si evince che la "prevalenza" di una causa estintiva sull'altra presuppone che l'applicazione di quella prevalente precluda la contestuale applicabilità dell'altra. Manca, pertanto, l'interesse del condannato all'applicazione dell'indulto quando gli sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. L'interesse all'applicazione della causa estintiva della pena, una volta che sia intervenuta la sospensione condizionale della pena, può insorgere successivamente, qualora il condannato non si astenga dal commettere reati entro i termini stabiliti dalla legge (art. 167 cod. pen.). in tal caso potrà essere invocata la causa estintiva della pena, in Sede esecutiva. (Conf mass n 159195; (contra mass n 182502; (contra mass n 162346; (contra mass n 160701).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)