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Sez. 4, Sentenza n. 8395 del 16/06/1983 Ud. (dep. 15/10/1983) Rv. 160701 - 01

160701*
Stato
decisa il 1983-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160701-01

160701*

Il condannato ha interesse all'applicazione dell'indulto anche quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non essendovi incompatibilità tra i due benefici; essi, infatti, operano in maniera e tempi diversi, l'uno, la sospensione condizionale estinguendo il reato al compimento del termine stabilito se in tale termine il condannato non ha commesso un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole e ha adempiuto agli obblighi impostigli, con la cessazione delle pene accessorie; l'altro, l'indulto, estinguendo immediatamente la pena. Sulla prevalenza della sospensione condizionale della pena sull'indulto. (V mass n 149512; (V mass n 149674 ed ivi citate; (Conf mass n 147581 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)