Sez. 3, Sentenza n. 689 del 09/11/1983 Ud. (dep. 26/01/1984) Rv. 162346 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INDULTO - APPLICAZIONE CONGIUNTA - LEGITTIMITÀ - RAGIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INDULTO - APPLICAZIONE CONGIUNTA - LEGITTIMITÀ - RAGIONE.*
Anche se, in caso di concorso, la legge dà la preferenza alle cause estintive del reato rispetto alle cause estintive della pena, non è incompatibile l'applicazione dell'indulto con la concessione della sospensione condizionale della pena; ciò in quanto tale beneficio estingue il reato in futuro e condizionatamente, mentre l'indulto estingue la pena con efficacia immediata. (Conf mass n 158118, e ivi citate; (contra mass n 159195).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)