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Sez. 5, Sentenza n. 11184 del 11/02/2026 Cc. (dep. 25/03/2026) Rv. 289599-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare - Reato di pericolo concreto - Atto distrattivo commesso a notevole distanza di tempo rispetto al successivo stato di insolvenza - Concreta idoneità dello stesso a porre realmente in pericolo il patrimonio societario - Verifica rigorosa - Necessità.
Stato
decisa il 2026-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289599-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, l'atto di depauperamento può essere realizzato in qualsiasi tempo e non necessariamente in prossimità della dichiarazione di fallimento ma, poiché il reato è di pericolo concreto, il notevole lasso temporale trascorso tra la condotta e lo stato di insolvenza impone una verifica particolarmente rigorosa in ordine all'attitudine dell'atto dispositivo a porre realmente in pericolo il patrimonio societario.

Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 322, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)