Sez. 5, Sentenza n. 20096 del 26/01/2024 Ud. (dep. 21/05/2024) Rv. 286501-01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Bancarotta fraudolenta prefallimentare - Natura - Reato di pericolo concreto - Accertamento - Giudizio "ex ante" - Atti depauperativi commessi nella cd. "zona del rischio penale" - Rilevanza - Danno alla massa dei creditori - Irrilevanza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE
La bancarotta fraudolenta distrattiva o dissipativa prefallimentare è un reato di pericolo concreto da valutarsi "ex ante", benché riferito al momento della declaratoria dello stato di insolvenza e con riguardo agli atti depauperativi commessi nella c.d. "zona del rischio penale". (In motivazione, la Corte ha precisato che non deve confondersi l'esposizione al pericolo, sufficiente per l'integrazione del reato, con il danno alla massa dei creditori, il quale costituisce un "post factum", irrilevante per la realizzazione della fattispecie).
Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)