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Sez. 5, Sentenza n. 34809 del 26/09/2025 Cc. (dep. 24/10/2025) Rv. 288725-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per distrazione - Nesso di causalità tra condotta distrattiva e dissesto dell'impresa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288725-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinando le risorse a impieghi estranei all'attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se realizzati quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza.

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)