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Sez. 1, Sentenza n. 4238 del 20/06/1997 Cc. (dep. 24/09/1997) Rv. 208499 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Adozione - Permanenza delle esigenze all'atto della scarcerazione e contestuale richiesta del P.M. - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208499-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

In caso di scarcerazione dell'imputato per decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare, in assenza di contestuale richiesta del P.M. di alcuna delle misure sostitutive intese a salvaguardare quelle stesse esigenze che è divenuto impossibile fronteggiare con la più grave misura, non ne è consentita l'adozione, salvo che non sopraggiungano nuove esigenze cautelari, diverse da quelle originarie, successivamente alla scarcerazione, e sempre che vi sia la domanda in tal senso del pubblico ministero. (Nella specie il P.M. non si era opposto alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, né aveva richiesto, all'atto di essa, l'applicazione di misure sostitutive, che aveva chiesto solo quaranta giorni più tardi, ottenendone, da parte del giudice, l'imposizione, in seguito annullata dal Tribunale costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso del P.M., affermando che questo avrebbe dovuto richiedere l'imposizione delle misure sostitutive contestualmente alla scarcerazione, impugnando l'eventuale provvedimento di rigetto, e non già - dopo essere rimasto del tutto inerte - avanzare la richiesta dopo l'avvenuta scarcerazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)