Sez. 6, Sentenza n. 20897 del 10/04/2002 Cc. (dep. 28/05/2002) Rv. 222034 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Applicazione di misure cautelari diverse - Necessaria contestualità con il provvedimento di scarcerazione - Esclusione - Fondamento- Fattispecie in tema di competenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
In tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nel primo comma dell'art. 307 cod. proc.pen., che consente l'adozione di misure sostitutive 'solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelarè, va interpretato nel senso di ricomprendere tanto l'ipotesi di permanenza delle medesime esigenze ordinarie, tanto quella di sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o in epoca successiva. Ne consegue che è consentita l'adozione di misure sostitutive anche con provvedimento successivo alla scarcerazione (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale veniva dedotta la competenza ad applicare le suddette misure del solo giudice che aveva disposto la liberazione dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)