Sez. 1, Sentenza n. 3035 del 10/01/2005 Cc. (dep. 31/01/2005) Rv. 230907 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini | Adozione in assenza della contestuale richiesta del P.M. - Permanenza delle esigenze all'atto della scarcerazione - Necessità.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
In caso di scarcerazione dell'imputato per decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare, anche in assenza della contestuale richiesta del P.M. delle misure sostitutive intese a salvaguardare le stesse esigenze che è divenuto impossibile fronteggiare con la più grave misura, ne è consentita l'adozione con provvedimento successivo alla scarcerazione, a condizione che sussistano nuove e comprovate esigenze cautelari, diverse da quelle originarie, sopravvenute successivamente alla scarcerazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)