Sez. 3, Sentenza n. 702 del 16/01/2006 (Rv. 586418 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - RIDUZIONE | Condizioni legittimatrici - Valutazione discrezionale del giudice del merito - Sussistenza - Procedura espropriativa esercitata a carico di più condebitori in solido - Limitazione del pignoramento sui beni di un solo debitore - Legittimità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - RIDUZIONE
La valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento è affidata al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, e ciò anche relativamente alla eventuale concentrazione e conservazione del vincolo esecutivo sui beni di uno soltanto di più condebitori in solido, il quale non è abilitato a dolersi dell'adozione del provvedimento, poiché, se pur vantaggioso per i coobbligati, non lo espone a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l'intero e soggetto ad escussione per il corrispondente importo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)