Sez. L, Sentenza n. 14970 del 04/08/2004 (Rv. 576474 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE | Rapporto di prestazione d'opera professionale - Facoltà di recesso delle parti - Sussistenza - Rinuncia - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE
Il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, la quale è in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. Tuttavia, non trattandosi di principio inderogabile che coinvolga interessi pubblici o generali, le parti possono derogare alla recedibilità "ad nutum", purché la rinuncia - sia pure implicita - investa direttamente la stessa recedibilità. Pertanto qualora, come nella specie, il contratto rechi la disciplina pattizia soltanto di alcune ipotesi di inadempimento, tale previsione, in difetto di specifiche determinazioni ulteriori, non può incidere sulla recedibilità "ad nutum" che rappresenta la causa estintiva ordinaria del rapporto di prestazione d'opera professionale (dedotto nella specie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)