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Sez. 4, Sentenza n. 4202 del 23/11/1999 Cc. (dep. 05/01/2000) Rv. 215174 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regressione del procedimento - Termini massimi di fase - Calcolo - Sentenza n.292 del 1998 della Corte Costituzionale.
Stato
decisa il 1999-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215174-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Nel caso di regressione del processo ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere, a seguito della sentenza n.292 del 1998 della Corte Costituzionale, in virtù della quale i limiti di cui all'art. 304, comma 6, previsti per i casi di sospensione, devono ritenersi estesi anche ai casi di regressione, occorre fare riferimento, per i termini massimi intermedi, alla fase in cui il procedimento è regredito, raddoppiando la durata fissata per ciascuna fase dall'art. 303 cit., senza però tenere conto dei periodi detentivi sofferti in fase diversa, che devono invece essere considerati al fine di stabilire il termine massimo complessivo di custodia cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)