Sez. 1, Sentenza n. 4026 del 02/06/1999 Cc. (dep. 07/07/1999) Rv. 213944 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regresso del procedimento - Termini massimi intermedi - Criteri di calcolo in osservanza della sentenza 18 luglio 1998 n. 292 della Corte costituzionale.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Nell'ipotesi di regresso del procedimento a una fase o a un grado di giudizio diversi, a norma dell'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen., al fine di stabilire il superamento del relativo termine massimo intermedio, deve tenersi conto dell'effettivo periodo di detenzione subito in quella specifica fase, e soltanto in essa, nei due periodi succedutisi. Conseguentemente vanno sommati i periodi di custodia cautelare sofferti dall'inizio della determinata fase al momento del provvedimento che ha disposto il passaggio alla fase successiva con quelli posteriori al provvedimento che ha disposto il regresso alla medesima fase, fino al termine di essa; mentre dei residui periodi detentivi sofferti in fasi diverse deve tenersi conto al fine di stabilire i termini complessivi di custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)