Sez. 1, Sentenza n. 21940 del 08/06/2020 Cc. (dep. 22/07/2020) Rv. 279334 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis, comma quinto, ord. pen. – Richiesta relativa a provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza – Competenza del medesimo tribunale - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sulla domanda promossa ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, allorché la decisione cui ottemperare sia stata emessa, per la prima volta, a seguito di accoglimento di reclamo giurisdizionale, dal tribunale medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)