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Sez. 1, Sentenza n. 21940 del 08/06/2020 Cc. (dep. 22/07/2020) Rv. 279334 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis, comma quinto, ord. pen. – Richiesta relativa a provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza – Competenza del medesimo tribunale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279334-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di ordinamento penitenziario, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sulla domanda promossa ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, allorché la decisione cui ottemperare sia stata emessa, per la prima volta, a seguito di accoglimento di reclamo giurisdizionale, dal tribunale medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)