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Sez. 1, Sentenza n. 7214 del 12/07/1990 (Rv. 468212 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - AMMISSIBILITÀ - MODALITÀ DI PREPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468212-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - AMMISSIBILITÀ - MODALITÀ DI PREPOSIZIONE.*

Nel procedimento di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, di cui all'art. 828 cod. proc. civ., è ammissibile l'impugnazione incidentale, atteso che per il giudizio arbitrale, disciplinato dal codice di rito come procedimento speciale, valgono gli istituti ordinari, in Mancanza di diversa disciplina, e che, data la natura impugnatoria del procedimento regolato dalla disposizione citata, non sussistono ragioni di incompatibilità con l'impugnazione incidentale. Detta impugnazione, pertanto, va proposta nelle forme e nei termini previsti dall'art. 343 cod. proc. civ., con la conseguenza che è inammissibile nel caso in cui sia proposta successivamente al deposito in cancelleria della comparsa di risposta. (V 1760/80, mass n 405389, sulla seconda parte; (V 1946/76, mass n 380753, sulla seconda parte; (Conf 4431/76, mass n 383147, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)