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Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 10/09/2004 (Rv. 578418 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO | Società con due soli soci - Dissidio tra gli stessi determinato da grave inadempimento di uno dei due - Rimedi - Recesso del socio adempiente o esclusione di quello inadempiente - Ammissibilità - Scioglimento della società ex art. 2272 n. 2 cod. civ. - Condizioni - Accertamento del giudice di merito riguardo alla giusta causa di recesso o all'idoneità del dissidio a rendere impossibile la persistenza della società - Necessità.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578418-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO

Nelle società di persone composte da due soli soci, il dissidio tra questi imputabile al comportamento di uno dei due gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario, rileva come giusta causa di recesso del socio adempiente o, in alternativa, di esclusione del socio inadempiente, ma non può costituire causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2272, n. 2, cod. civ., giacchè detto dissidio non è tale da rendere "impossibile" il conseguimento dell'oggetto sociale, essendo eliminabile mediante uno dei due rimedi predetti. Ne consegue che, allorquando uno dei due soci receda dalla società adducendo quale giusta causa l'insanabile dissidio imputabile all'altro socio, l'accertamento giudiziario dell'imputabilità o meno del dissidio, e conseguentemente della sussistenza o meno di una giusta causa di recesso, non può ritenersi precluso, giacchè tale dissidio non può costituire di per sè causa di scioglimento della società, e il giudice di merito non può ritenere irrilevanti gli accertamenti inerenti alla sussistenza della dedotta giusta causa di recesso ovvero alla idoneità del dissidio (se non imputabile ad alcuno) a rendere impossibile il perseguimento dei fini sociali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272 n. 2, Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2287

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)