Sez. L, Sentenza n. 10882 del 28/06/2012 (Rv. 622967 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Istanza di ammissione tardiva - Diversità di "petitum" e "causa petendi" rispetto all'istanza di ammissione tempestiva - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Ultrattività della procura speciale - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per "petitum" e "causa petendi", rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva. Ne consegue che la procura speciale alle liti rilasciata a margine del ricorso per l'ammissione ordinaria, seppure attribuisca al procuratore "tutti i poteri inerenti al mandato", non estende i suoi effetti all'istanza di ammissione tardiva.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)