Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4506 del 20/02/2020 (Rv. 657239 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Domanda di insinuazione tardiva - Ammissibilità - Condizioni - Diversità di “petitum” e "causa petendi" rispetto all'insinuazione ordinaria - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
In tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile se diversa, per "petitum" e "causa petendi", rispetto a quella di insinuazione ordinaria, poiché il carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione del passivo esclude che, per il giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva, possa proporsi una nuova insinuazione per un credito, o una parte di esso, che sia stato in precedenza escluso dal passivo. (Nella specie, è stata ritenuta ammissibile l'insinuazione tardiva relativa a differenze retributive per mansioni superiori nonostante l'accoglimento della domanda tempestiva per la retribuzione calcolata sulla base dell'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)