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Sez. 1, Sentenza n. 24049 del 10/11/2006 (Rv. 594620 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Ammissione ordinaria e tardiva al passivo fallimentare - Diverse fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale - Insinuazione tardiva - Presupposto - Diversità del credito per "petitum"e per "causa petendi" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594620-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

L'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicché, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno, Ne consegue che un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del "petitum" e della "causa petendi", da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda di ammissione tardiva di crediti verso la società fallita per una somma ritenuta spettante all'esito di acquisto in danno di merci alla fornitura delle quali la società "in bonis" si era resa inadempiente, sull'assunto che, avendo il creditore già proposto in via ordinaria domanda di ammissione dello stesso credito ed essendo stata detta domanda respinta dal g.d., per la illiquidità ed eventualità del credito, con pronuncia non gravata, ne discendeva la preclusione a riproporre nello stesso processo istanze fondate sul medesimo titolo, essendo la ragione di entrambe costituita dall'allegazione, quali danni derivanti dall'inadempimento, della stessa "species" di eventi - i danni da riacquisto a maggior prezzo, quantificati nella presumibile differenza tra prezzo contrattuale e maggior prezzo di riacquisto - , la prima domanda prospettandoli come presumibili e futuri e la seconda come certi e verificati).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)