Sez. U, Ordinanza n. 4517 del 01/03/2006 (Rv. 587006 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Disciplina ex art. 63, quarto comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materie concorsuali - Portata.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 63, quarto comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, caratterizzate da una fase di individuazione dei candidati forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di comparazione delle loro capacità attraverso valutazioni tecniche e di discrezionalità amministrativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)