Sez. U, Sentenza n. 23075 del 27/10/2006 (Rv. 593024 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Riparto della giurisdizione - Controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti della P.A. - Devoluzione al giudice amministrativo - Portata - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (oggi art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), sono attribuite alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti della PA, per tali intendendosi le controversie attinenti alla fase del concorso, dell'adozione del bando, con il quale l'amministrazione manifesta all'esterno la decisione di reclutare un certo numero di dipendenti, fino all'approvazione della graduatoria definitiva con cui si concludono le operazioni concorsuali, mentre resta irrilevante che dall'annullamento dell'atto possa derivare, in positivo, il diritto all'assunzione. (Nella specie, il ricorrente aveva denunziato di essere stato illegittimamente privato dell'assunzione presso la PA a causa dell'ingiustificata ed immotivata rettifica dell'originaria graduatoria di merito, per effetto della quale era stata riconosciuta ad un invalido civile la qualifica di riservatario, dichiarandolo vincitore del concorso pubblico, malgrado la mancata tempestiva impugnazione dell'originario provvedimento di approvazione della graduatoria di merito, che pure non gli aveva riconosciuto la qualifica di riservatario, ma soprattutto nonostante che non fosse in possesso del requisito di disoccupazione. Per la S.C., il decreto direttoriale di modifica della graduatoria generale di merito del concorso e il successivo decreto che ne aveva sostanzialmente ripristinato l'efficacia non avevano affatto inciso, in via diretta ed immediata, sulle vicende del contratto di lavoro del ricorrente rappresentando, al contrario, atti strumentali e presupposti alla corretta e legittima instaurazione del rapporto di impiego rientranti nella fase concorsuale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)