Sez. U, Ordinanza n. 11404 del 22/07/2003 (Rv. 565342 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Art. 68, comma quarto, del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di procedure concorsuali - Interpretazione - Controversie concernenti l'inserzione degli aspiranti in graduatorie ad utilizzazione soltanto eventuale - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento - Conseguenze - Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in ambito comunitario ex D.Lgs. n. 115 del 1992 - Relative controversie - Devoluzione al giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La disposizione di cui al comma quarto dell'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, successivamente modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, ed ora trasfuso nell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 -, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo (come eccezione alla regola di cui al primo comma) le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei pubblici dipendenti, si riferisce solo al sistema di reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione dei candidati, e non riguarda le controversie circa l'inserzione degli aspiranti in graduatorie ad utilizzazione soltanto eventuale, nelle quali il privato fa valere il suo diritto al lavoro, chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica. Pertanto, la controversia concernente il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in ambito comunitario, ai fini dell'inserimento nella graduatoria utile per l'assunzione, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso, peraltro, che la relativa disciplina non lascia all'amministrazione alcun margine di discrezionalità circa la rispondenza del chiesto riconoscimento all'interesse pubblico, ma demanda alla medesima un accertamento ed una valutazione di carattere puramente tecnico in ordine alla sussistenza di determinati requisiti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)