Sez. 1, Sentenza n. 42794 del 07/09/2001 Cc. (dep. 28/11/2001) Rv. 220183 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado - Regressione necessaria del procedimento alla fase delle indagini preliminari - Computo dei termini relativi a tale fase - Valutazione anche della custodia sofferta durante la fase dibattimentale - Necessità - Computabilità della stessa custodia anche con riguardo ai termini relativi alla nuova fase dibattimentale - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di termini di custodia cautelare, qualora il giudice del dibattimento dichiari la propria incompetenza, per materia o per territorio, così determinando la necessaria regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari (posto che detta declaratoria comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente e non direttamente a quest'ultimo, come originariamente previsto dall'art. 23 cod. proc. pen.), il termine di durata massima della custodia cautelare per la fase anzidetta dev'essere calcolato - in linea con l'orientamento espresso, da ultimo, dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 15 novembre 2000 n. 529 - tenendo conto non solo del periodo di privazione della libertà sofferto nel corso dell'omologa fase precedente, ma anche di quello sofferto durante la fase dibattimentale conclusasi con la pronuncia di incompetenza, fermo restando che detto secondo periodo non potrà essere poi ulteriormente computato anche nel calcolo del termine per la nuova, eventuale fase dibattimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)