Sez. 6, Sentenza n. 28984 del 28/05/2013 Cc. (dep. 08/07/2013) Rv. 255858 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regressione del procedimento per annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione - Computo dei termini di durata della custodia cautelare - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di durata della custodia cautelare, nell'ipotesi di regressione del procedimento, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, il limite costituito dal doppio dei termini di fase ex art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., si determina tenendo conto, oltre che dei tempi di custodia maturati dall'imputato nella medesima fase del procedimento prima della regressione, anche di quelli sofferti durante la pendenza del procedimento in Cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)