Sez. 4, Sentenza n. 5799 del 24/02/1984 Ud. (dep. 20/06/1984) Rv. 164900 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CONCESSIONE - OBBLIGO DI ESPRESSA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CONCESSIONE - OBBLIGO DI ESPRESSA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
La concessione di una provvisionale costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice penale, senza che il giudice di merito abbia Obbligo di espressa motivazione sul punto, salva per l'imputato la più ampia difesa nel giudizio civile per la liquidazione concreta del danno. (Conf mass n 154537, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)